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Un nostro iscritto ha lanciato questa idea:AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFUTARE LA SCHEDA.

Che ne pensate?

Ecco sotto la sua idea:

Esiste però un metodo astensivo,che garantisce di essere percentuale
votante(quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il
proprio non-voto al partito di maggioranza.
è infatti facoltà dell'elettore di recarsi al seggio e una volta fatto
vidimare il certificato elettorale,AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFUTARE LA
SCHEDA,assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione.
è possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE,UNA BREVE DICHIARAZIONE
IN CUI SE VUOLE,L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL
SUO RIFIUTO(es. nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta)
Tale sistema oltre a rallentare e rendere difficoltose le operazioni di
voto e scrutinio(è obbligatorio compilare infatti per ogni scheda
rifiutata un apposito verbale) rende inattribuibile il voto,in quanto la
legge consente solo l'attribuzione delle schede contenute nell'urna al
momento dell'apertura della stessa,creando una discrepanza tra
percentuale votanti e voti attribuibili e di conseguenza un problema di
difficile,se non impossibile attiribuzione(specie se il fenomeno
raggiungesse quote notevoli) di seggi,infatti in linea teorica(non è mai
successo) se la quantità di schede rifiutate raggiungesse la quota di
voti necessaria per l'attribuzione di un seggio,tale seggio non potrebbe
essere attribuito.

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Risposte a questa discussione

Leggo che si può chiedere al presidente del seggio di non accettare la scheda elettorale. Ma c'è una legge, un articolo, qualche disposizione che prevede questa facoltà per l'elettore. Perchè altrimenti diventa difficile poter esercitare questo diritto. grazie

Rispondi

si è possibile rifiutare la scheda, ma non saprei dirti esattamente se esiste un articolo di qualche legge che lo prevede..

non possono mica obbligarti.. piuttosto mi mangio la scheda.. voglio poi vederli a fare il ferbale perchè mi sono mangiato la scheda..

Rispondi

Giorgio, sei un grande!

Rispondi

Scritto da www.riforme.info
mercoledì 27 febbraio 2008 03:56
Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della restituzione.
Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d'iniziativa.
Di fronte ad una simile difficoltà si potrebbe agevolmente rispondere con una richiesta analoga per il motivo opposto: dove sta scritto che all'elettore è fatto divieto di restituire la scheda e l'impossibilità, quindi, di esigere la verbalizzazione dei motivi del gesto?
Neanche questo, appunto, sta scritto da alcuna parte.
In linea di principio, quindi, in assenza di divieti espliciti o desumibili dal combinato disposto di più norme, la presunzione sta tutta a vantaggio di ciò che non è stato in alcun modo vietato.
Ma anche laddove si riuscisse a trovare un richiamo indiretto che potrebbe far presumere l'esistenza di un divieto, trattandosi di attività interpretativa, si dovrebbe verificare la compatibilità di questa attività interpretativa con il complesso delle norme che, indirettamente, potrebbero, al contrario, far dubitare dell'esistenza del divieto indirettamente ricavato.

Nel caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto di voto.
Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.)
La prima questione che in tal senso si pone riguarda, evidentemente, la possibilità di poter assolvere a questo dovere civico nella piena disponibilità dei diritti costituzionalmente garantiti.
E laddove il cittadino ritenga che i propri diritti siano stati in qualche modo lesi, verificare l'esistenza o meno degli strumenti normativi, durante tutte le fasi del procedimento elettorale, che consentano all'elettore, nell'esercizio del diritto-dovere, di richiamare l'attenzione degli organi preposti.

Se questi strumenti non vi fossero ci sarebbe da gridare allo scandalo, ma il "caso" vuole che ci siano. Non efficacissimi, ma neanche del tutto assenti.

Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Ed anche:

art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
“Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”

Non solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento elettorale, la possibilità per gli elettori di avanzare proteste o reclami. A queste proteste viene dato, quanto meno sotto il profilo formale, un rilevo particolare, al punto che la Camera dei Deputati si pronuncia.
Siamo cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo costituzionale in conseguenza di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni singolo elettore.
Tornando quindi al rifiuto o alla restituzione di una o più schede elettorali, nulla osta a che la protesta possa riguardare questioni come la legge elettorale, eventuali dubbi circa la correttezza della scheda elettorale ricevuta, o altri motivi che in ogni caso renderebbero di fatto inutile, nella convinzione dell'elettore, l'espressione del voto.

Per concludere, in attesa di studiare meglio quale o quali proteste avanzare nei seggi, dei consigli utili.

Come sopra ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori.

Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).

Rispondi

Posso inserire anche il tuo commento quà "http://nonvoto.ning.com/profiles/blog/show?id=1995505%3ABlogPost%3A221&page=3"?? a modo tale da dare continuità..

é un bel testo, abbastanza chiaro che delucida sul da farsi.. ma mi permetto di sottolineare una piccola imperfezione..
L'articolo 110 prevede "1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 600.000."

Percui ritengo lecito rifiutare la sceda, ma non la mancata consegna dopo il voto.. come da te accennato..

Rispondi

Giorgio,

se parli del mio commento puoi inserirlo dove vuoi, purchè tu ne citi la fonte.
Infatti il commento sopra non è mio ma è preso (come ho citato) da www.riforme.info

Ciao.

Rispondi

me ne sono reso conto solo dopo aver scritto che lo riportavi e che non ere tuo..

Rispondi

alla fine, siamo ad un punto fermo. Se rifiuto, e mi sembra un'ottima idea, la scheda dopo averla fatta vidimare, e qualcuno si dovesse rifiutare di allegare la dichiarazione a verbale o addirittura di scrivere il verbale, con quali argomenti normativi mi batto?

Rispondi

salve, penso ke la questione sia tutto in un punto: rifiutare la scheda è un'ottima soluzione, solo ke nessuno credo voglia incappare in alcun tipo di sanzione. bisogna avere riferimenti normativi certi altrimenti sarà difficile diffondere il rifiutopensiero. io ho cominciato a farlo ma le perplessità dei miei interlocutori sono molte...anzitutto è da kiarire ke le nulle e bianke nn concorrono alla formazione del premio di maggioranza (in caso contrario mi si risponda con riferimenti normativi e nn kiakkiere) e poi è possibile palesare il proprio voto?? (cosa ke si farebbe in caso di rifiuto della scheda). sono disponibilissimo a diffondere questa iniziativa ma bisogna avere dati certi nn chiacchiere. i gestori di questo sito hanno pensato di consultare qualche legale, qualche costinuzionalista?! io nel mio piccolo l'ho fatto e mi è stato risposto(in modo vago e senza riferimenti normativi) che nn è possibile rifiutare la scheda. mi ero disilluso...poi ho aperto nonvoto.com...e la storia ricomincia...
salut

Rispondi

Ciaio, anch'io sono molto interessato ai riferimenti normativi per poter rifiutare di scheda dopo essere stata vidimata.
Se vi interessa ho aperto un forum su un sito della mia città.
Al seguente link trovate il forum dove se vi và, dite la vostra in modo da far aumentare il numero dei non votanti.
Grazie

http://www.portadimare.it/index.php?option=com_fireboard&Itemid...

Rispondi

Ciao a tutti.
Il voto per ciascun Cittadino Italiano è un dovere: dall'art. 48 della Costituzione, che al secondo comma recita "Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.". Appurato che il voto è un dovere civico, leggiamo anche il secondo comma dell'art. 92 della Costituzione "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.". Ora, detto questo è alquanto evidente che almeno due dei simboli più popolari riportano al loro interno la dicitura "XXXXoni Presidente". Tale dicitura è in contrasto con quanto sancito dall'art. 92 della Costituzione, è quindi incostituzionale. Per tale motivo, un cittadino può rifiutarsi di apporre il proprio voto sulla scheda elettorale e restituire la scheda stessa. In aiuto ci viene anche il "Testo Unico delle Leggi Elettorali", all'art. 104 comma 5 del D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche "Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000." e quindi è nel pieno diritto dell'elettore protestare all'atto del ricevimento della scheda ed è un dovere del segretario verbalizzare le proteste dell'elettore.

Rispondi

tutto è scritto sul blog da me iniziato..

Non ci sono sanzioni se si rifiuta la scheda!!!!! ci sono se la si PRENDE e NON la si RESTITUISCE

NON BISOGNA PRENDERE LA SCEDA IN MANO!!! bisogna rifiutarla alla consegna solo dopo la vidimazione del certificato...

Ripeto non ci sono sanzioni

Ci sono invece sanzioni per i presidenti di seggio che non vogliono verbalizzare reclami degli elettori.

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